Regolamento della Riserva dello Zingaro

Regolamento della Riserva dello Zingaro

Regolamento

– Art. 2

«Omissis»

Nel territorio della riserva è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l’apertura di nuove strade, piste, nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;

b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

c) esercitare la caccia, l’uccellaggione e la pesca.

Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali, dannose alle colture, l’Ente Gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso Ente Gestore previa autorizzazione dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente sentito il Consiglio Regio­nale per la Protezione del Patrimonio Naturale;

d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;

e) asportare o danneggiare piante o parte di esse;

f) introdurre animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L’eventuale reintroduzione di specie scom­parse dovrà essere autorizzata dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, previo parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale;

g) introdurre veicoli di qualsiasi genere;

h) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

i) accendere fuochi all’aperto; I) praticare il campeggio;

m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;

o) raccogliere o manomettere rocce, fossili e minerali;

p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;

q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o ma­teriali naturali, con esclusione di cordoli di cemento armato, paletti o filo spinato

r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti e cartelloni non autorizzati dall’Ente Gestore;

s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica auto­rizzazione della autorità di Pubblica Sicurezza al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;

t) modificare il regime delle acque;

u) esercitare attività estrattive;

v)accedere con imbarcazioni a motore nel territorio della Riserva;

z) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della Riserva.

«Omissis>>